Art. 45 — Fondo interbancario di garanzia
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Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del (( Ministero dell'economia e delle finanze.)) Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)), sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze.)) Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del (( Ministero dell'economia e delle finanze.)) Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 15 maggio 2005 · versione 21 su Normattiva