Art. 51 — Vigilanza informativa
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Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva