Art. 51Vigilanza informativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →

Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

  • a)la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • b)le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • c)la risoluzione consensuale del mandato;
  • d)la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. (( La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. ))

Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021 · versione 75 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art51 · fonte su Normattiva