Art. 51 — Vigilanza informativa
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Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. (( Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
- a)la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b)le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)la risoluzione consensuale del mandato;
- d)la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. ))
Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 27 giugno 2015 · versione 43 su Normattiva