Art. 65 — Ambito della vigilanza su base consolidata
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La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
- a)societa' appartenenti a un gruppo bancario;
- b)societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c)societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- d)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
- e)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
- f)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
- g)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
- h)societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
- i)societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 10 marzo 2010 · versione 35 su Normattiva