Art. 69.2 — Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea
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(( Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione e' rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le societa' indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. 4. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.)) ((97))
Testo vigente dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026 · versione 104 su Normattiva