Art. 83 — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
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Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta e' sospeso il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996 · versione 0 su Normattiva