Art. 83 — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
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Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 6 agosto 2004 · versione 6 su Normattiva