Art. 96-terPoteri della Banca d'Italia

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[1]Art. 9-ter (( (Poteri della Banca d'Italia).

[2]1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario:

  • a)riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
  • b)coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina >delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
  • c)disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
  • d)autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
  • e)verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
  • f)disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
  • g)disciplina le procedure di coordinamento con le autorita' competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
  • h)emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.))

Testo vigente dal 11 gennaio 1997 al 17 gennaio 1997 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96ter · fonte su Normattiva