Art. 96-ter — Poteri della Banca d'Italia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1997 al 17 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 9-ter (( (Poteri della Banca d'Italia).
[2]1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario:
- a)riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
- b)coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina >delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
- c)disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
- d)autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
- e)verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
- f)disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
- g)disciplina le procedure di coordinamento con le autorita' competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
- h)emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.))
Testo vigente dal 11 gennaio 1997 al 17 gennaio 1997 · versione 7 su Normattiva