Art. 117 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo
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Il Ministero delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, puo' stabilire che gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva