Art. 135 — Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri
Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva