Art. 135Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art135 · fonte su Normattiva