Art. 164Istituzione ed esercizio dei depositi franchi

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I depositi franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti nelle principali citta' marittime nonche' in localita' interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con lo estero. L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art164 · fonte su Normattiva