Art. 254 — Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi
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I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. ((La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile alle unita' italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorita' marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici gia' accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie)). Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana, puo', sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilita' del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.
Testo vigente dal 4 aprile 1976 al 21 maggio 1978 · versione 7 su Normattiva