Art. 276 — Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1973
Collegamenti
Art. 1097 — Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante…
Art. 122 — Abbandono di convoglio
Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, e' punito con la reclusione militare da sette a quindici anni. Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso e' caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel…
Art. 493 — Assunzione del comando da parte del comandante militare
… galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facolta' di assumere il comando della nave o del…
Art. 1098 — Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio
Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del …
Art. 1147 — Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate…
Art. 541 — Abbandono delle merci
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art276 · fonte su Normattiva