Art. 295Circostanze aggravanti del contrabbando

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Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

  • a)quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
  • b)quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  • c)quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  • d)quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 26 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art295 · fonte su Normattiva