Art. 297 — Contrabbando abituale
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E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a ((lire ventitre' milioni duecentotrentacinquemila)).
Testo vigente dal 26 ottobre 2000 al 4 ottobre 2024 · versione 36 su Normattiva