Art. 301
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
9 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative - Estensione anche a quelle tributarie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, in caso di mancato pagamento dell'IVA relativa alle importazioni, la confisca doganale obbligatoria, senza possibilità di evitarla laddove l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo, delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli accessori, compresi gli interessi). (Classif. 232001).
Il principio della proporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni si presenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quel rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, in particolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 112/2019 - mass. 42628).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria. Il sistema normativo censurato dalle sez. unite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha disposto l’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codice doganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto la novella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regime sanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguita dal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano. L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando il trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta avente natura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia o meno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –, occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misura di sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, ma riveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tanto chiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della norma censurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o “cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziato per sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Se l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraverso la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduce nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata).
Riguarda ancheart. 70 Testo unico IVAart. 282 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
CONTRABBANDO - MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DELLE COSE, ANCHE DI APPARTENENZA A TERZI ESTRANEI AL REATO, CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE IL REATO O CHE NE SONO L'OGGETTO OVVERO IL PRODOTTO O IL PROFITTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RISERVATO AI TERZI ESTRANEI PROPRIETARI DI MEZZI DI TRASPORTO USATI PER IL REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 229/1974, 259/1976 E 2/1987 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprieta'` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalita' della responsabilita' penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potesta' tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicche' puo' risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede e' generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalita' della responsabilita' penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI DOGANALI - MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DELLE COSE CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE IL REATO O NE SONO L'OGGETTO OVVERO IL PRODOTTO O IL PROFITTO - MANCATA ESCLUSIONE DI CASI, AL DI FUORI DI QUELLI GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTI, IN CUI NESSUN RIMPROVERO POSSA ESSERE RIVOLTO AL PROPRIETARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza e per difetto di motivazione sulla rilevanza.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO (TUTELA) - COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE - ESPORTAZIONE ABUSIVA - PROPRIETA' DEI BENI - TITOLARITA' DA PARTE DI UN TERZO NON AUTORE DEL REATO E NON BENEFICIARIO DI ALCUN PROFITTO - CONFISCA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
In conformita' ai principi gia' enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalita' delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceita' obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976
Riguarda ancheart. 116 legge 1424/1940art. 66 legge 1089/1939
MONOPOLI - DOGANA - NORME SUL MONOPOLIO DI STATO SU SALE E TABACCHI ED IN MATERIA DOGANALE - LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ARTT. 45 SS., 64 SS., 73, 75, 80 N. 2, 81 N. 2, 87, 97 E 103; LEGGE DI MODIFICA 3 GENNAIO 1951, N. 27, ARTT. 1, 4, 6 E 12 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 41 E 43 COST. - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ARTT. 97 LETT. E), 110 CPV. LETT. B), 116-148, NONCHE' ART. 110 COD. PEN., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 43 COST. - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ARTT. 34, 282, 292 E 301 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 43 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: degli artt. 45 ss., 64 ss., 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103 legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente il monopolio di Stato su sale e tabacchi, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e precisamente degli artt. 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 Cost.; degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), 116-148 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nonche' dell'art. 110 cod. pen., il tutto in riferimento all'art. 43 Cost.; degli artt. 34, 282, 292 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in rapporto agli artt. 41 e 43 Cost.; essendo sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se piu' favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa.
Riguarda ancheart. 110 Codice penaleart. 64-ess legge 907/1942art. 73 legge 907/1942art. 97 legge 907/1942legge 907/1942art. 75 legge 907/1942e altri 16
DOGANA - CONFISCA DELLE COSE OGGETTO DEL REATO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 116, PRIMO COMMA, E D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 301 - NON PREVEDONO LA ESCLUSIONE DALLA CONFISCA DELLE COSE DI CUI RISULTI GIUDIZIALMENTE ACCERTATA LA SOTTRAZIONE A TERZI - VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Le disposizioni di cui agli artt. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, contengono previsioni di responsabilita' oggettiva, perche' prescindono del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tenere in alcun conto la loro appartenenza. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della personalita' della responsabilita' penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata. Cfr.: sent. n. 229 del 1974.
Riguarda ancheart. 116 legge 1424/1940
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui,…
ECLI:IT:COST:2025:93 · leggi il testo integrale
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza…
ECLI:IT:COST:1997:1 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, promossa dalla Corte d'Appello di Salerno con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 19…
ECLI:IT:COST:1989:5 · leggi il testo integrale
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'articolo 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata.…
ECLI:IT:COST:1976:259 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 14
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 26
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 141
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 134
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 124
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 136
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte su Normattiva