Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Redazione di atti di conferma ai fini della validità dell’atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46 d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento.
Incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi della lett. a) dell'art. 147, l. n. 89 del 1913, il notaio che redige atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ingenera nell'utente medio un'ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso o dello stesso notaio che quell'atto aveva rogato.
Cass. civ. n. 18740/2025Sez. 2Rv. 675303-03
Riguarda ancheart. 147 legge 89/1913art. 40 legge 47/1985
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Ipoteca anteriormente iscritta dal creditore non responsabile dell’abuso edilizio - Estinzione - Esclusione - Dichiarazione ex art. 7, comma 5, l. n. 47 del 1985 - Estinzione - Sussistenza.
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Cass. civ. n. 10933/2025Sez. URv. 674681-01
Riguarda ancheart. 2878 Codice civileart. 7 legge 47/1985art. 17 legge 47/1985art. 40 legge 47/1985art. 31 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 24 Costituzione
Precedenti: 646627-01, 672173-01, 651864-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Immobile ipotecato - Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Espropriazione forzata - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze per l’aggiudicatario - Presupposti. · URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) In genere.
A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da 8 <!-- pag. 9 --> SEZIONI UNITE condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.
Cass. civ. n. 10933/2025Sez. URv. 674681-02
Riguarda ancheart. 602 Codice di procedura civileart. 2808 Codice civileart. 7 legge 47/1985art. 13 legge 47/1985art. 17 legge 47/1985art. 40 legge 47/1985e altri 3
Precedenti: 607035-01, 607036-01, 655501-05
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità. · DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Cass. civ. n. 10499/2025Sez. 2Rv. 674732-01
Riguarda ancheart. 40 legge 47/1985art. 17 legge 47/1985art. 713 Codice civile
Precedenti: 667522-01, 655501-02, 655501-03
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - Natura - Nullità testuale - Nozione - Dichiarazione dell'alienante, nell'atto, degli estremi del titolo urbanistico, esistente e riferibile all'immobile - Sufficienza ai fini della validità dell'atto - Sussistenza - Difformità della costruzione rispetto al titolo menzionato - Irrilevanza ai fini della validità dell'atto - Fattispecie.
La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.(Fattispecie relativa ad atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).
Cass. civ. n. 10360/2025Sez. 2Rv. 674731-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 17 legge 47/1985art. 40 legge 47/1985
Precedenti: 653283-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).