Art. 100
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[1]Servizi di bancoposta
[2]I servizi esercitati dall'Amministrazione sono i seguenti:
- a)emissione e pagamento dei vaglia;
- b)riscossione di crediti;
- c)conti correnti;
- d)libretti di risparmio;
- e)buoni postali fruttiferi. Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del secondo comma dell'art. 27.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva