Art. 100

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[1]Servizi di bancoposta

[2]I servizi esercitati dall'Amministrazione sono i seguenti:

  • a)emissione e pagamento dei vaglia;
  • b)riscossione di crediti;
  • c)conti correnti;
  • d)libretti di risparmio;
  • e)buoni postali fruttiferi. Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del secondo comma dell'art. 27.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art100 · fonte su Normattiva