Art. 139
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[1]Assegni messi in circolazione senza disponibilita' di credito sul conto corrente
[2]Chi trae e rilascia un assegno sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone in circolazione un assegno fiduciario sapendo che non e' disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, e' punito a termini delle leggi vigenti. Il giudice puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a spese del condannato.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 4 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva