Art. 139

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[1]Assegni messi in circolazione senza disponibilita' di credito sul conto corrente

[2]Chi trae e rilascia un assegno sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone in circolazione un assegno fiduciario sapendo che non e' disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, e' punito a termini delle leggi vigenti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386)).

Testo vigente dal 4 gennaio 1991 al 8 maggio 2001 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art139 · fonte su Normattiva