Art. 173

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[1]Tabelle degli interessi - Variazioni

[2]Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 30 settembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art173 · fonte su Normattiva