Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Parametri indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assoluta carenza di motivazione circa la loro violazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. I parametri costituzionali indicati sono evocati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
sentenza 26/2020massima n. 42066 Riguarda ancheart. 1 d.l. 460/1974
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale - Diversità rispetto al novum ius - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974, va respinta la richiesta di rinvio al giudice a quo per ius superveniens , sub specie di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi. È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione ha escluso il contrasto della norma censurata - che, sebbene abrogata, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 - con tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente, ma il suo intervento nomofilattico non costituisce un novum ius , da rimettere alla valutazione del giudice a quo , poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate.
sentenza 26/2020massima n. 42067 Riguarda ancheart. 1 d.l. 460/1974
Poste - Buoni postali fruttiferi - Modifiche peggiorative dei tassi di interesse - Possibilità di estensione, con decreto ministeriale, ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente allo stesso decreto - Denunciata violazione dell'affidamento dei risparmiatori e della tutela del risparmio postale, nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. La norma censurata, consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di estendere con efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius , dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione, non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - che rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi come i servizi bancari, sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse. Con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, la natura giuridica delle Poste italiane come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi da essa negoziati rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario. Anche il residuo ipotizzato profilo di contrasto con l'art. 47 Cost. muove, infine, dal presupposto del carattere "retroattivo" delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse dei buoni postali; la dimostrata erroneità di un tale presupposto già di per sé comporta l'infondatezza della censura in esame. ( Precedente citato: sentenza n. 173 del 2019 ).
sentenza 26/2020massima n. 42068 Riguarda ancheart. 1 d.l. 460/1974
Thema decidendum - Censura formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto al perimetro segnato dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, va ritenuta inammissibile la censura (peraltro solo in memoria) formulata dalla parte costituita, per la sua estraneità al perimetro del thema decidendum , quale segnato dall'ordinanza di rimessione.
sentenza 26/2020massima n. 42069 Riguarda ancheart. 1 d.l. 460/1974
Poste - Buoni postali fruttiferi - Decreto ministeriale di riduzione del saggio di redditività - Estensione della variazione ai titoli emessi precedentemente - Sopravvenuta abrogazione della previsione - Applicabilità delle norme anteriori ai rapporti già in essere all'entrata in vigore delle nuove disposizioni - Dedotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli istituti di credito - Questione priva di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Invero, il giudice rimettente ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questione, motivazione tanto più necessaria nel giudizio a quo , ove si consideri che la definizione dello stesso appare, primo visu , indipendente dalla definizione del sollevato incidente di costituzionalità.
sentenza 49/2007massima n. 31035 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 284/1999
Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Intervenuta sfavorevole variazione del saggio di interesse - Estensione alle serie di buoni postali precedentemente emesse - Mancanza di previsone della sottoscrizione per accettazione da parte dei rispettivi titolari oppure della comunicazione al loro domicilio per l'eventuale diritto di recesso - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, con disincentivazione del risparmio - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità del riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui consente la variazione del saggio degli interessi applicati ai buoni postali fruttiferi anche se tale facoltà non era stata prevista al momento della sottoscrizione, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284, il cui art. 7 ha abrogato la norma impugnata. M.R.
sentenza 47/2001massima n. 26060 Riguarda ancheart. 1 d.l. 460/1974