Art. 175
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Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. 26 Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
26La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1995 al 1 settembre 1999 · versione 26 su Normattiva