Art. 175

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1995 al 1 settembre 1999. Leggi il testo vigente →

Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. 26 Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1995 al 1 settembre 1999 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art175 · fonte su Normattiva