Art. 218
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[1]Violazione degli obblighi
[2]Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. I contravventori che per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, la Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva