Art. 23
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[1]Danneggiamento
[2]Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva