Art. 250
[1]Disciplina dei servizi telegrafici
[2]Le condizioni e le modalita' per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva