Art. 29

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[1]Concessione di servizi postali

[2]Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

  • 1)accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
  • 2)recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;
  • 3)recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
  • 4)esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;
  • 5)impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
  • 6)trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 6 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art29 · fonte su Normattiva