Art. 322

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[1]Condizioni per il rilascio della concessione

[2]L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214. Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa. Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art322 · fonte su Normattiva