Art. 335
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[1]Condizioni per il rilascio della concessione
[2]La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
- 1)che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- 2)che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;
- 3)che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva