Art. 413
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[1]Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali
[2]Le disposizioni agevolative di cui agli articoli 174, 211 e 283 sono applicabili fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.
[3]Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva