Art. 84
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[1]Assicurazione obbligatoria
[2]Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore. E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva