Art. 99

[1]Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi

[2]Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori. Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio. Tale agevolazione tariffaria non e' cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art99 · fonte su Normattiva