Art. 101-bis — Definizioni e ambito applicativo
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Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
- a)offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
- b)offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;
- c)offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
- d)offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono:
- a)gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;
- b)un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;
- c)le societa' sottoposte a comune controllo;
- d)una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;
- e)i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della societa' emittente.
Testo vigente dal 28 dicembre 2007 al 6 novembre 2009 · versione 27 su Normattiva