Art. 101-bis — Definizioni e ambito applicativo
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Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
- a)offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
- b)offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;
- c)offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi (( detiene)) individualmente, direttamente o indirettamente, (( la maggioranza)) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
- d)offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie. (( Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
- a)gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
- b)un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;
- c)le societa' sottoposte a comune controllo;
- d)una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali; Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:
- a)i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
- b)i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4. ))
Testo vigente dal 6 novembre 2009 al 29 aprile 2026 · versione 33 su Normattiva