Art. 105 — Disposizioni generali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente sezione si applicano alle societa' italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota del capitale rappresentato da azioni ordinarie detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva