Art. 105Disposizioni generali

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(( Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni)) della presente sezione si applicano alle societa' italiane (( con titoli ammessi alla negoziazione)) in mercati regolamentati italiani. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, (( dei titoli emessi da una societa' di cui al comma 1)) che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca ((...)) degli amministratori o del consiglio di sorveglianza. La CONSOB puo' con regolamento includere (( nella partecipazione categorie di titoli)) che attribuiscono diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della societa' che puo' avere il loro esercizio anche congiunto. (( La Consob determina, altresi', con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.))

Testo vigente dal 28 dicembre 2007 al 6 novembre 2009 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art105 · fonte su Normattiva