Art. 105 — Disposizioni generali
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Le disposizioni della presente sezione si applicano alle societa' italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilita' degli amministratori o del consiglio di sorveglianza. La CONSOB puo' con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della societa' che puo' avere il loro esercizio anche congiunto.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 28 dicembre 2007 · versione 9 su Normattiva