Art. 13 — Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali
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(( I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
- a)requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
- b)i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
- c)i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
- d)i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e)i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
- f)le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.)) 62
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72
62Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 24 gennaio 2020 · versione 66 su Normattiva