Art. 13 — Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali
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I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalita' ((, onorabilita' e indipendenza)) stabiliti dal (( Ministro dell'economia e delle finanze)), con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. (( Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. )) In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. (( Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. )) Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 9 aprile 2014 · versione 9 su Normattiva