Art. 144 — Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
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La CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
- a)il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonche' le relative modalita' di diffusione;
- b)le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonche' le condizioni e le modalita' da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c)le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identita' dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. La CONSOB puo':
- a)richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalita' di diffusione degli stessi;
- b)vietare l'attivita' di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
- c)esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
- d)esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicita' delle proposte di deliberazione. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorita' di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorita' vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010 · versione 0 su Normattiva