Art. 144 — Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
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La CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
- a)il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonche' le relative modalita' di diffusione;
- b)le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonche' le condizioni e le modalita' da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c)le forme di collaborazione tra ((il promotore)) e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identita' dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. (( La Consob puo':
- a)richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalita' di diffusione degli stessi;
- b)vietare l'attivita' di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
- c)esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27)). (( Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorita' di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorita' vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale. ))
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva