Art. 148 — Composizione dell'organo di controllo
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L'atto costitutivo della societa' stabilisce per il collegio sindacale:
- a)il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b)il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262;
- d)LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. ((Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.)) Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a)coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b)il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c)coloro che sono legati alla societa' od alle societa' da questa controllate od alle societa' che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 12 agosto 2011 · versione 35 su Normattiva