Art. 148 — Composizione dell'organo di controllo
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L'atto costitutivo della societa' stabilisce per il collegio sindacale:
- a)il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b)il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c)criteri e modalita' per la nomina del presidente;
- d)limiti al cumulo degli incarichi. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio e' formato da piu' di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non puo' essere inferiore a due. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a)coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b)il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c)coloro che sono legati alla societa' od alle societa' da questa controllate od alle societa' che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il (( Ministro dell'economia e delle finanze)), sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio. Si applica l'articolo 13, comma 2. (( Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti del consiglio di sorveglianza. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3. ))
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 12 gennaio 2006 · versione 9 su Normattiva