Art. 150 — Informazione
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Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dall'atto costitutivo e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Il collegio sindacale e la societa' di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva