Art. 179 — Disposizioni comuni
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Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla societa' di revisione o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, e' comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonche' nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della societa' di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attivita' o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva