Art. 183 — Esenzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 settembre 2018 al 1 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →
((1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
- a)alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle attivita' della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
- b)alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 2005, n. 62
12La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Testo vigente dal 29 settembre 2018 al 1 febbraio 2022 · versione 86 su Normattiva