Art. 183 — Esenzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005. Leggi il testo vigente →
I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva