Art. 187Confisca

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2005 al 1 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →

(( In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 1 febbraio 2022 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187 · fonte su Normattiva