Art. 188 — Abuso di denominazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. Leggi il testo vigente →
L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "societa' di gestione del risparmio"; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire venti milioni. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva